Non sono valide le disposizioni testamentarie effettuate dal beneficiario, in favore dell’Ads, dopo la nomina di questi e prima dell’approvazione del conto finale della gestione.

Se, però l’Amministratore di sostegno è parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona con lui stabilmente convivente, l’amministrato può disporre testamento a suo favore.