L’Amministratore di sostegno rappresenta il beneficiario nel compimento degli atti previsti dal decreto di nomina del Giudice Tutelare.
La responsabilità dell’Amministratore è, pertanto, limitata agli atti delegati: questi risponde civilmente per omissioni o cattiva gestione, nei confronti del beneficiario, e penalmente qualora tali condotte assumano rilievo penale.

L’amministratore, poi, ha la responsabilità specifica connessa alla peculiarità del suo ruolo quale supporto del beneficiario. In base all’art. 410 c.c., infatti, l’amministratore nello svolgimento dei suoi compiti, deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario informando tempestivamente l’amministrato degli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di dissenso col beneficiario stesso.

Qualora l’Amministratore effettui scelte in contrasto con le aspirazioni del beneficiario, ovvero scelga atti dannosi per l’amministrato, ovvero sia negligente nel perseguire l’interesse e la soddisfazione dei bisogni dell’interessato, questi, il Pubblico Ministero o il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado possono ricorrere al Giudice Tutelare, il quale adotterà, con decreto motivato, i provvedimenti più opportuni.