In caso di impedimento definitivo o durevole, non essendo sufficiente un’assenza temporanea, l’Amministratore di Sostegno può essere sostituito con decreto motivato del Giudice Tutelare su istanza del beneficiario, dell’Amministratore di Sostegno medesimo, del Pubblico Ministero o di taluno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. (parente entro il IV grado e affini entro il II grado e servizi sociali).