Può richiedere l’amministratore di sostegno:
- il beneficiario della misura, anche se minore, interdetto o inabilitato
- il Pubblico Ministero
- il coniuge, o la persona stabilmente convivente o unita con unione civile
- i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado
- il tutore dell’interdetto
- il curatore dell’inabilitato
Inoltre, secondo l’articolo 406 del Codice Civile, “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti che richiedono la nomina di un amministratore di sostegno, hanno l’obbligo di richiederlo, rivolgendosi al Giudice Tutelare o segnalando la situazione al Pubblico Ministero”.